Pro - Gubbio
Ente Morale con D. 6 GIUGNO 1952
Art. 1
È costituita, con sede in Gubbio, corso Garibaldi, n.50, una associazione denominata “Associazione Maggio Eugubino- Pro- Gubbio”. Essa è una associazione libera, democratica, apartitica, basata sul volontariato e sulla solidarietà, regolata dalle norme in materia del C.C., dalla legge regionale per la iscrizione all’Albo e dalle norme previste dal presente Statuto.
Art. 2
Gli scopi dell'associazione sono:
ART.3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
ART.4
L’Associazione Maggio Eugubino- Pro- Gubbio non ha scopo di lucro.
Gli eventuali residui di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali.
ART.5
Per accedere ai contributi pubblici l’Associazione comunica alla Giunta Regionale, all’A.P.T.(Azienda di Promozione Turistica), comprensoriale di Gubbio ed eventualmente al Sindaco del Comune di Gubbio, i programmi di attività, accompagnati dal rendiconto di spesa dell’anno precedente. La comunicazione deve essere presentata entro il mese di marzo di ogni anno.
ART.6
Sono Soci Ordinari dell’Associazione Maggio Eugubino- Pro- Gubbio: tutti i cittadini, appartenenti ad ogni categoria e ceto sociale, che ne facciano domanda presentata da almeno un socio. Dopo l’ammissione il nuovo socio è tenuto al versamento della quota sociale. Sono Soci Benemeriti quei Soci ordinari che si saranno distinti per particolare attaccamento all’Associazione ed alle sue iniziative; essi saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo con voto unanime. Sono Soci Onorari coloro(persone fisiche od Enti Pubblici di Privati)che abbiano efficacemente contribuito alla soluzione di importanti problemi cittadini, al potenziamento delle manifestazioni tradizionali ed alla conoscenza di Gubbio nel mondo. Essi sono esonerati da obblighi economici e non avranno diritto al voto. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime.
ART.7
I Soci hanno diritto:
ART.8
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità od indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo due anni di mancata corresponsione delle quote sociali. La indegnità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e sancita dall'Assemblea dei Soci, sentito il parere dei Probiviri.
ART.9
Gli Organi dell’Associazione sono:
ART.10
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio dell’Associazione almeno due volte all’anno e precisamente entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto morale e finanziario dell’anno precedente ed entro il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio di previsione riguardante l’esercizio dell’anno successivo.
Ogni tre anni, entro il mese di Aprile, i Soci sono convocati in assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Le modalità delle votazioni alle cariche sociali saranno predisposte nel Regolamento.
L’Assemblea Ordinaria inoltre si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne facciano richiesta 1/10(un decimo)dei Soci o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso la convocazione dovrà avvenire entro 20(venti)giorni dalla richiesta. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con invito scritto che deve pervenire ai Soci almeno 10(dieci)giorni prima della data fissata e che deve contenere: la data, le ore, il luogo e l’ordine del giorno; oppure con un avviso di convocazione affisso, sempre almeno 10(dieci)giorni prima dell’Assemblea, nella sede sociale e negli usuali luoghi pubblici e con comunicati alla stampa ed alle emittenti radio televisive locali.
ART.11
L’Assemblea è aperta a tutti i Soci.
Ne saranno esclusi i Soci ammessi dopo la pubblicazione degli avvisi di convocazione dell’Assemblea.
I Soci aventi diritto di intervenire alle Assemblee possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, escluso in questo caso per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Le deleghe non sono valide per l’Assemblea elettorale.
ART.12
Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da attuarsi un’ora dopo quella prevista per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, che però non sia inferiore al numero dei Consiglieri eletti. Per le incompatibilità dei Sindaci Revisori e dei Consiglieri vigono i casi sanciti dal Codice Civile.
ART.13
L’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea tra i soci presenti.
In caso di votazione a scrutinio segreto l’Assemblea nomina due scrutatori tra i Soci presenti. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea. Della riunione dell’Assemblea il Segretario redige processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, che verrà trascritto nel Registro delle Assemblee.
ART.14
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità o dietro richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri. Inoltre, ogni tre anni, entro il mese di Aprile, i Soci si riuniscono in Assemblea per eleggere il Consiglio dell’Associazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri. per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.
Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la conseguente destinazione di eventuali attività patrimoniali, che debbono essere devolute ad altre istituzioni aventi analoghe finalità od, in mancanza, al Comune, con specifica destinazione. All’Assemblea Straordinaria spetta il compito di deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale. Le proposte delle modifiche dello Statuto dovranno essere affisse nella sede sociale e depositate presso la Segreteria dell’Associazione per l’esame preventivo dei Soci, contemporaneamente alla convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi espressi. In caso di votazione per lo scioglimento dell’Associazione, si delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti validi espressi. Per la validità dell’Assemblea Straordinaria si fa riferimento alle norme di cui all’art.12 di questo Statuto.
ART.15
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo, sempre a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, elegge nel suo seno anche il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Presidente od, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con tutti i relativi poteri. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, ed ha la facoltà di partecipare e presiedere alle eventuali Commissioni di studio e di lavoro. Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo parte delle sue prerogative in settori specifici dell’attività dell’Associazione, trasferendo contemporaneamente ai delegati le relative responsabilità. In caso di diserzione del Consiglio Direttivo per una o più riunioni il Presidente adotta provvedimenti con carattere di urgenza che riterrà opportuni e necessari, dei quali riferirà alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
ART.16
Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell’Associazione; provvede alle riscossioni ed ai pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo ed a quelli di ordinaria amministrazione. Norme specifiche verranno contemplate dal regolamento.
ART.17
Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell’Ufficio; sono ad esso affidati i verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; i registri delle relative delibere e l’autenticazione delle copie delle delibere e degli atti richiesti da Soci o da Enti, se dovuti. In caso di assenza del Segretario egli è sostituito da un Consigliere designato dal Presidente o proposto dallo stesso Consiglio.
ART.18
Il Consiglio Direttivo è composto da 19(diciannove)membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea appositamente convocata a norma dell’art.10 del presente Statuto. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:
I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART.25
I Comitati dovranno far pervenire le quote annuali all’Associazione, nell’importo che coloro che seguono nella graduatoria risultante dal verbale delle votazioni dell’Assemblea elettorale. In caso di parità di voti sarà nominato il Socio che vanta la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione od anzianità anagrafica ma con almeno 10(dieci)anni di iscrizione continuativa all’Associazione.
ART.19
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo né ai componenti dell’Esecutivo.
ART.20
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno; comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 6(sei) Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione od, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
In assenza anche di quest’ultimo presiede il Socio più anziano dei presenti, secondo i criteri espressi dall’art.18.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto riassunto verbale dal Segretario, che lo sottoscriverà insieme al Presidente e che trascriverà nel registro delle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, i Soci, i rappresentanti di Enti ed Associazioni ed anche semplici cittadini che abbiano particolari competenze.
ART.21
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le deliberazioni dell’Assemblea e le proprie. Il Consiglio Direttivo dispone dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, salvo quelle derivanti dall’osservanza delle norme statutarie e regolamentari; ratifica l’ammissione dei nuovi Soci; assume personale dipendente; redige il regolamento e le eventuali sue modifiche per regolamentare e disciplinare il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è Direttivo che, in tali casi, delibera a maggioranza assoluta.
ART.22
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dono prese a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare la responsabilità di alcuni settori ad un Consigliere od a Soci che abbiano particolari competenze, allo scopo di approfondire i problemi indicati e formulare proposte. Il Consigliere od il Socio che ha avuto dette responsabilità ha la facoltà di istituire apposite Commissioni di esperti; i risultati del lavoro di dette Commissioni saranno sottoposti al giudizio del Consiglio Direttivo per gli eventuali atti conseguenti. Al Consigliere od al Socio cui è affidata la suddetta responsabilità ed ai componenti delle eventuali Commissioni, non spetta alcun compenso, salvo rimborso a pié di lista di eventuali spese, preventivamente autorizzate.
ART.23
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare decaduti quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, siano stati assenti nelle ultime tre convocazioni e, conseguentemente, provvede alla loro sostituzione secondo i criteri di cui all’art.18.
ART.24
Il Comitato Esecutivo provvede all’attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile di fronte allo stesso, del proprio operato. Esso è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario che sono eletti dal Consiglio Direttivo e dal Direttore responsabile del periodico dell’Associazione e da 4 (quattro) Consiglieri che sono nominati dal Consiglio Direttivo.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
ART.25
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori effettivi nominano il Presidente del Collegio ed avranno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Nessun compenso spetta ai membri del Collegio.
ART.26
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. I membri effettivi, entro 10 (dieci) giorni dalla elezione, nominano il Presidente del Collegio. Essi giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura; il lodo sarà inappellabile; è esclusa ogni altra giurisdizione. Essi potranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Nessun compenso spetta ad essi.
ART.27
I Presidenti dei Comitati degli Eugubini Lontani che abbiano almeno trenta iscritti, riconosciuti dall’Associazione, purchè regolarmente eletti da una loro Assemblea, possono delegare un Consigliere eletto quando si trovino nella impossibilità di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART.28
I Comitati degli Eugubini Lontani dovranno far pervenire le quote annuali all’Associazione, nell’importo che sarà, di volta in volta, stabilito dall’Associazione stessa.
ART.29
Per quanto altro non espressamente contemplato, si fa riferimento al Codice Civile Italiano ed alle altre leggi vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto
Gubbio, 20 Aprile 1992
« L'Associazione degli eugubini che collabora con gli eugubini!»